202201.03
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IL CONCORDATO SEMPLIFICATO – D.L. 118/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 147 DEL 21 OTTOBRE 2021

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Il concordato semplificato è un nuovo strumento di regolazione della crisi d’impresa, introdotto dal decreto-legge 118/2021, convertito in legge n. 147 del 21 ottobre 2021, differente e alternativo rispetto al concordato preventivo ordinario.
L’imprenditore in difficoltà può accedere a tale strumento nel caso in cui si sia avvalso della procedura di composizione negoziata che, tuttavia, si sia conclusa con esito negativo: è il caso in cui l’esperto dichiari che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma che le stesse non siano andate a buon fine e che non sia stato possibile risolvere la crisi con gli strumenti negoziali previsti dall’articolo 11, co, I e II, del D.L. 118 (concludere una convenzione in moratoria, un contratto o un accordo con i creditori).
Il carattere semplificato dello strumento deriva dalla mancata richiesta di requisiti e comportamenti che solitamente onerano il debitore che intende accedere all’ordinario concordato. Applicare al concordato semplificato le norme ordinarie significherebbe vanificare la portata del nuovo istituto semplificato. Le disposizioni del concordato ordinario applicabili, infatti, sono unicamente quelle espressamente richiamate.

REQUISITI E PRESUPPOSTI:
L’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, D.L. 118/2021, una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d) L.F. Segnatamente:

a) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
La proposta va presentata con ricorso al Tribunale ove si trova sede principale della Società. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 L.F. (cfr. art. 18, co. II, D.L. 118/2021).
Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, provvede con decreto a nominare un ausiliario, che deve rilasciare il proprio parere entro il termine assegnato dal Tribunale stesso per il deposito, e a fissare l’udienza di omologa. La valutazione che deve svolgere il Tribunale è un mero controllo sulla regolarità procedurale: non deve, infatti, svolgere alcuna valutazione di merito sui presumibili risultati della liquidazione. L’udienza chiamata per l’omologa non verrà fissata qualora il Tribunale rilevi irregolarità procedurali e/o manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi che, poi, dovranno essere oggetto del giudizio di omologa.

L’AUSILIARIO:
L’art. 18 nel trattare la figura dell’ausiliario richiama l’art. 68 c.p.c., tuttavia, diversamente dal giudizio ordinario, dove il Giudice può decidere di farsi assistere da un ausiliario, nella procedura di concordato semplificato la nomina è obbligatoria, poiché funge da organo della procedura concordataria.
All’ausiliario si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186, 217 bis e 236 L.F.. Tale figura si sostituisce, infatti, del commissario giudiziale, presente nella procedura di concordato ordinario. I compiti sono, tuttavia, ridotti rispetto a quelli di un Commissario (non deve operare alcun controllo sulla veridicità dei dati contabili; non deve effettuare alcuna verifica prodromica al giudizio di ammissibilità; infine, non deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore, né la relazione ex art. 172 L.F.) al fine di concentrare la procedura nelle mani del Tribunale, evitando la duplicazione dei centri decisionali

FASE DI OMOLOGAZIONE:
Con il medesimo decreto con cui viene fissata l’udienza di omologazione, il Tribunale onera il debitore a trasmettere ai creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, nonché la relazione finale e il parere dell’esperto concernente i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte.

Il provvedimento che fissa la data dell’udienza per l’omologazione non è soggetto a pubblicazione in quanto non è ripetuto il primo comma dell’art. 180 L.F. nella parte in cui dispone che l’analogo provvedimento del giudice delegato va “pubblicato a norma dell’articolo 17”.
Tale provvedimento, infatti, costituisce nel concordato semplificato un ibrido: fissa l’udienza di omologazione ma, contemporaneamente, equivale all’ammissione al concordato semplificato, come precisa l’ultimo comma dell’art. 18.
I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata. In sede di omologazione, il Tribunale ha, ovviamente, un potere di controllo sul fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Diversamente da quanto previsto per il concordato ordinario, per l’omologa del concordato semplificato non sono necessari il voto di approvazione dei creditori, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e la fissazione di soglie minime di soddisfazione del ceto chirografario. Inoltre, il richiamo al controllo giurisdizionale solo sulla ritualità della proposta (correttezza della procedura di presentazione e della documentazione) porta a ritenere che il controllo sull’intera procedura sia meno incisivo rispetto alla procedura ordinaria.

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e, comunque, assicura un’utilità a ciascun creditore.
Con il decreto di omologazione, il Tribunale nomina il liquidatore al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 182 L.F., dispone il primo comma dell’art. 19 del D.L. n. 118 del 2021.
Il decreto motivato che decide sull’omologazione è immediatamente esecutivo e, diversamente da quello che fissa la data dell’udienza, va pubblicato a norma dell’art. 17 L.F. Va, altresì, comunicato alla cancelleria e a tutte le parti del giudizio (debitore, ausiliario, nonché ai creditori costituiti) ed è reclamabile nei 30 giorni successivi alla comunicazione avanti la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 183 L.F., in presenza o in assenza di opposizioni, sia nel caso in cui il decreto abbia negato l’omologazione sia nel caso in cui l’abbia concessa.
Il Tribunale, qualora decida di non omologare il concordato, può pronunciare il fallimento con sentenza poiché il ricorso iniziale viene, pure, comunicato al P.M., che può formulare istanza di fallimento in vista della definizione negativa dell’omologa; inoltre, può essere pronunciata l’insolvenza e nulla impedisce che questa possa essere emessa contestualmente al decreto di rigetto dell’omologa, ricorrendone ovviamente i presupposti.
Qualora sia pronunciata sentenza di fallimento, successivamente al rigetto dell’omologazione del concordato semplificato, sussisterebbe, quindi, la possibilità di un conflitto di giudicati: il debitore che abbia reclamato il decreto che rigetta omologa, può, pure, impugnare la sentenza di fallimento. Tale circostanza risulta esclusa nel concordato ordinario ex art. 180, co. VII, L.F., giacché, in quest’ultimo caso, la possibilità di impugnare investe, solamente, la sentenza dichiarativa di fallimento che in tal caso, investe, pure, il provvedimento di omologa.