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NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante, tra le altre, “misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale”. Il decreto legge si compone di 27 articoli e risponde alla necessità di prevedere misure di supporto alle imprese, utili ad affrontare situazioni di squilibrio economico-patrimoniale potenzialmente reversibili.

Al rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022, il decreto mette a disposizione delle imprese, in particolare delle PMI, un nuovo strumento esclusivamente volontario, di natura negoziale-stragiudiziale: la composizione negoziale per la soluzione della crisi d’impresa. Tale strumento è finalizzato a scongiurare la degenerazione di una crisi che potenzialmente potrebbe rivelarsi meramente transitoria.

La composizione negoziale della crisi. Aspetti generali:

La procedura, operativa dal 15 novembre 2021, potrà essere avviata direttamente dall’imprenditore commerciale o agricolo, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Essa prevede, altresì, la nomina di un esperto, terzo e imparziale, a cui spetta il compito di affiancare l’imprenditore stesso nell’intero percorso di negoziazione. Il procedimento non richiede alcun ricorso al Tribunale poiché le trattative avvengono riservatamente e autonomamente, con l’ausilio dell’esperto, tra imprenditore e parti creditrici interessate.

Qualora si verificasse una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ancora reversibile, gli organi di controllo devono segnalare tali circostanze all’imprenditore. Tale compito proprio degli organi di controllo rientra nella previsione di cui all’art. 2403 c.c. e l’obbligo di vigilanza permane per tutto il periodo delle negoziazioni. La tempestiva segnalazione all’imprenditore si valuta, altresì, anche ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità di cui all’art. 2407 c.c.

L’accesso alla procedura di composizione negoziata:

Il funzionamento del sistema è assicurato dalla digitalizzazione: l’ingresso nella composizione negoziata avverrà attraverso una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito delle singole Camere di Commercio. L’accesso alla procedura avviene, infatti, mediante la presentazione di un’istanza che l’imprenditore deve inoltrare attraverso il sito istituzione della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale di trova la sede legale dell’impresa. All’interno della piattaforma l’imprenditore potrà trovare tutta la documentazione utile, ossia: una lista di controllo particolareggiata adeguata alle singole esigenze delle micro, piccole e medie imprese; le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test di autodiagnosi teso a verificare la ragionevole perseguibilità della procedura (attraverso l’inserimento di dati contabili sarà possibile operare una autovalutazione circa la sostenibilità).

Al momento della presentazione della domanda l’imprenditore dovrà inserire la seguente documentazione:

– i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati all’ufficio del registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA riferite agli ultimi tre periodi d’imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni precedenti l’inoltro della richiesta d’accesso;

– una relazione chiara e sintetica sull’effettiva attività esercitata a cui dovrà essere allegato un piano finanziario dettagliato e prospettico che analizzi i successivi sei mesi, evidenziando le iniziative strategiche che si intendono adottare;

– l’elenco dei creditori, specificando i singoli debiti scaduti e a scadere e l’eventuale presenza di diritti reali personali di garanzia;

– una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;

– il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, co. I, D.lgs n. 14;

– la situazione debitoria complessiva;

– il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, co. I, D.lgs n. 14, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– un estratto delle informazioni presenti nella centrale risch, non anteriore a tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

La figura dell’esperto:

L’esperto nominato dovrà essere un Professionista iscritto all’interno dell’elenco di esperti in possesso dei requisiti di cui all’art. 356 del CCII. Il percorso formativo richiesto sarà esplicitato dettagliatamente con successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

La nomina dell’esperito avverrà attraverso una Commissione costituita presso la Camera di Commercio, che resterà in carica per due anni, formata da:

1) un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione del territorio in cui si trova la Camera di Commercio che ha ricevuto l’istanza;

2) da un membro designato dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è costituita la commissione;

3) da un membro designato dal Prefetto del Capoluogo di Regione competente.

Una volta che il Segretario Generale della Camera di Commercio riceve l’istanza, dovrà inoltrarla alla Commissione, accompagnando la stessa con una nota sintetica contente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione sarà tenuta a nominare l’esperto secondo criteri che assicurino la rotazione, la trasparenza e avendo cura che ciascun Professionista non assumi più di due incarichi contemporaneamente.

Qualora la commissione non provveda nei termini, il Presidente della Camera di Commercio provvederà alla nomina nei due giorni lavorativi successivi.

L’esperto, una volta verificata la propria indipendenza, il possesso delle adeguate competenze, nonché la disponibilità di tempo necessario, dovrà comunicare l’eventuale accettazione, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, inserendo dichiarazione nella piattaforma telematica. Nel caso in cui non intendesse accettare, dovrà dare opportuna comunicazione riservata al soggetto che lo ha nominato.

L’incarico dell’esperto si considera concluso se le parti non giungono ad una soluzione decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina.

Il ruolo dell’imprenditore e quello dell’esperto:

Nel corso delle trattative l’imprenditore mantiene l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Qualora si verificassero rischi di insolvenza, lo stesso impone lui il dovere di agire evitando qualsiasi pregiudizio. L’esperto ha il mero compito di facilitare la mediazione, verificando, simultaneamente, l’utilità delle trattative e l’assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori. L’imprenditore viene, dunque, solamente affiancato dall’esperto. A quest’ultimo, infatti, non spetta alcun potere costrittivo, bensì meramente fiduciario e di accompagnamento alla trattativa per il risanamento dell’impresa.

Nel compiere atti di straordinaria amministrazione, come pure per l’esecuzione di pagamenti non coerenti con le prospettive di risanamento, l’imprenditore ha l’onere di informare preventivamente l’esperto per iscritto, il quale potrà decidere di informare imprenditore e organo di controllo delle proprie eventuali perplessità. Qualora, malgrado la segnalazione, l’atto venga, comunque, portato a compimento, l’imprenditore dovrà informare l’esperto, che nei 10 giorni successivi dovrà palesare il proprio dissenso, dissenso da trasmettersi al registro delle imprese qualora ritenga che la scelta posta in essere possa pregiudicare gli interessi del ceto creditorio.

Le agevolazioni previste a seguito di attivazione della composizione negoziale:

L’accesso alla procedura prevede l’applicazione dei seguenti incentivi:

– si riducono alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore;

– l’imprenditore viene esentato dai reati di cui agli articoli 216, co. III, e 217 della legge fallimentare, in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute durante le trattative;

– gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale vengono sospesi;

– vengono esonerati da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento;

– le sanzioni tributarie vengono ridotte e si apre la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate;

– è garantita la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare;

– è possibile definire un accordo (sottoscritto dallo stesso imprenditore, dai creditori e dall’esperto), che genererà i medesimi effetti del piano di risanamento, senza però la necessità dell’attestazione;

– si ammette, altresì, la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare, di presentare domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché di accedere, comunque, alle altre procedure concorsuali o alternative al fallimento.

Qualora, inoltre, durante il percorso di composizione si palesi l’esigenza di proteggere il patrimonio da iniziative che possono incidere negativamente sulle trattative e mettere a rischio il recupero prospettico ordinario dell’attività, l’imprenditore otterrà misure straordinarie di difesa patrimoniale.

La composizione negoziata potrebbe agevolare le PMI nella risoluzione della crisi avendo, durante la fase di mediazione, anche il vantaggio della preclusione all’attivazione di possibili azioni esecutive e alla eventuale dichiarazione di fallimento per un periodo di 120 giorni, prorogabile sino a 240 giorni.