202104.12
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TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI: LIMITI STATUTARI – MAGGIORANZE

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La trasformazione di società di persone in società di capitali è stata interessata da due novità piuttosto rilevanti riguardanti, da un lato, le maggioranze assembleari necessarie per detta trasformazione e, dall’altro lato, la stima del patrimonio della società.

In passato, la delibera di trasformazione doveva essere approvata all’unanimità dai soci, salvo diversa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo (art. 2252 c.c.) ed i soci astenuti o dissenzienti avevano diritto di recedere per giusta causa (artt. 2285 e 2315 c.c.).

Nell’intento di “introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali” il Legislatore, all’art. 2500 ter c.c., così come sostituito ex art. 20, V c., D.L. 24.06.2014, n. 91 convertito in L. n11.08.2014, n. 116, ha previsto, salva diversa disposizione dei patti sociali, come la delibera di trasformazione sia presa a maggioranza dei soci “determinata secondo la attribuita a ciascuno degli utili”.

Pure la Giurisprudenza si è graniticamente allineata al dato normativo con molteplici pronunce in tal senso: “E’ validamente assunta a maggioranza la decisione di trasformazione in società di capitali di una società di persone costituita prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 in assenza di clausole statutarie che prevedano la necessità del voto unanime” (Tribunale Massa, 23.09.2016).

Ancora: “I soci di società di persone possono decidere a maggioranza non solo sulla trasformazione della società in società di capitali ma anche sulle modifiche statutarie funzionali all’operazione. Nel deliberare la trasformazione essi possono approvare modifiche statutarie non indispensabili per realizzare l’operazione, purché venga rispettato il regime deliberativo previsto per la società trasformanda” (Tribunale Asti, 01.08.2016).

“L’art. 2500 ter c.c., come introdotto dalla novella del 2003, prevede, in deroga alla regola generale prevista per le modifiche del contratto sociale dell’art. 2252 c.c., che la trasformazione di società di persone in società di capitali può essere validamente decisa a maggioranza anziché all’unanimità, salva diversa pattuizione delle parti. Tale norma è applicabile alle decisioni di trasformazione adottate da società di persone costituite prima della sua entrata in vigore, ove il contratto sociale si limiti a rinviare alle norme di legge” (Tribunale Spoleto, Ordinanza 14.07.2016).

Ribadita, in via generale, l’applicabilità dell’ art 2500 ter c.c. alle società di persone costituite prima dell’entrata in vigore della norma, è necessario interpretare eventuali clausole statutarie che rimandino in modo generico alla disciplina codicistica, facendo riferimento in primo luogo alla comune intenzione delle parti” (Tribunale Milano, Sez. spec. in  materia di Imprese, 04.11.2015).

In conclusione, in considerazione delle plurime pronunce esaminate nonché della prevalente dottrina, si ritiene come il dettato normativo di cui all’art. 2500 ter c.c., al già citato scopo di introdurre disposizioni dirette a favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali, sia applicabile pure a quelle società costituite ante riforma, lasciando, in ogni caso, aperta al socio dissenziente, la facoltà di recesso.